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Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: Attuazione della direttiva 2001/45/CE

PRESENTAZIONE

VALUTAZIONE DEI RISCHI

In relazione alla valutazione dei rischi, la finalità prioritaria della presente linea guida è

quella di fornire una indicazione relativa ai contenuti minimi del documento di valutazione

del rischio, di cui al D.Lgs. 626/94 e s.m.i., e del piano operativo di sicurezza, per ciò

che concerne il lavoro in quota con funi, che il datore di lavoro redige ai sensi del D.Lgs.

494/96 e s.m.i.

Allo stesso tempo le indicazioni riportate nella presente linea guida sono di ausilio alla valutazione

dei rischi necessaria per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento

ex art. 12 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, relativo al rispetto

delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nei cantieri

temporanei o mobili.

Ai fini della scelta del metodo di lavoro con funi, la valutazione dei rischi deve tenere conto

dei seguenti elementi qualitativi, dopo aver appurato la eseguibilità in sicurezza del lavoro

con funi:

- impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro;

- pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;

- impossibilità di utilizzo di sistemi di protezione collettiva;

- esigenza di urgenza di intervento giustificata;

- minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni operative;

- durata limitata nel tempo dell’intervento;

- impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.

4.1 Analisi dei rischi

4.1.1 Rischio prevalente

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro

salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni connessi

alla specifica attività lavorativa.

Fermo restando che ogni datore di lavoro, o singolo lavoratore autonomo, valuterà i rischi

specifici connessi alla propria attività (taglio, fuoco, proiezione di schegge, elettrocuzione,

etc.), il rischio costantemente presente resta la caduta dall’alto.

4.1.2 Rischio da sospensione

La sospensione cosciente, prolungata e continuativa, nel dispositivo di presa del corpo collegato

alle funi o sul seggiolino sospeso, può comportare un rischio per la salute dell’operatore,

dovuto alla compressione dei vasi degli arti inferiori e al conseguente disturbo del

ritorno di sangue venoso.

La sospensione inerte, a seguito di perdita di conoscenza, può invece indurre la cosiddetta

“patologia causata dall’imbracatura”, che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni

vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche.

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- Questo fenomenodetermina un rischio per la sicurezza e la salute dell’operatore qualunque

sia il modello di imbracatura utilizzato.

4.1.3 Rischi ambientali

Il lavoro con funi, data la sua caratteristica di applicabilità a situazioni non risolvibili con

mezzi ordinari, o a situazioni di pronto intervento, può svolgersi in ambienti soggetti a rischi

particolari,dovuti a pericoli oggettivi, dati dalla conformazione del sito o dalla situazione

contingente del luogo di lavoro; rischi che possono risultare aggravati dalle condizioni

meteorologiche.

•La valutazione dei rischi dovrà sempre tenere in considerazione l’eventuale esposizione

ai rischi oggettivi dovuti alle condizioni ambientali dove è collocato il luogo di

lavoro con funi e dovranno essere adottate adeguate misure atte a prevenire tali rischi.

•Si riporta di seguito un elenco non esaustivo di tali rischi:

- caduta di oggetti o di parti di struttura dall’alto;

- scivolosità dei supporti;

- cedimenti strutturali;

- crollo di parti non soggette a demolizione;

- abbattimento non controllato;

- esposizione a scariche elettriche atmosferiche;

- puntura e/o morso di animali pericolosi;

- innesco di incendio.

4.1.4 Rischi concorrenti

Rispetto al rischio grave di caduta dall’alto, la valutazione dei rischi dovrà tenere in considerazione

l’eventuale esposizione, prevedendone adeguate misure di riduzione, a quei rischi

di minor intensità, ma direttamente concorrenti all’innesco di una eventuale caduta,

quali ad esempio:

- scarsa aderenza delle calzature;

- abbagliamento degli occhi;

- rapido raffreddamento o congelamento;

- riduzione di visibilità o del campo visivo;

- colpo di calore o di sole;

- insorgenza di vertigini e/o disturbi dell’equilibrio.

4.2 Esposizione ai rischi

4.2.1 Rischio di caduta dall’alto

Poiché la valutazione dei rischi evidenzia un rischio grave per la salute, capace cioè di procurare

morte o lesioni di carattere permanente, che l’operatore non è in grado di percepire

tempestivamente prima del verificarsi dell’evento, l’esposizione al rischio di caduta dall’alto

deve essere protetta da adeguate misure di prevenzione e di protezione in ogni istante

dell’attività lavorativa.

- Il tempo di esposizione a tale rischio senza protezioni deve essere uguale a zero.

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4.2.2 Rischio da sospensione cosciente

Poiché allo stato attuale non esistono parametri oggettivi di limitazione del tempo continuativo

di sospensione, tramite un dispositivo di presa del corpo conforme ai minimi requisiti

di sicurezza, nella redazione del documento di valutazione del rischio e del piano

operativo di sicurezza si dovrà valutare:

- l’utilizzazione di imbracature progettate e costruite appositamente per le posizioni in

sospensione

- l’effettuazione, durante il turno di lavoro, di più di una interruzione della posizione di

sospensione, tramite pause di lavoro, scambio di mansioni tra gli operatori e cambi di

posizione.

- un tempo di esposizione del singolo operatore non superiore alle otto ore giornaliere

complessive, con turni di lavoro continuativi non superiori a quattro ore e con almeno

due interruzioni per ogni turno di lavoro.

L’esposizione al rischio da sospensione cosciente viene così ad essere limitata anche per

quegli operatori che svolgono quotidianamente lavori con funi.

4.2.3 Rischio da sospensione inerte

Non deve essere assolutamente sottovalutato il rischio per l’operatore di restare sospeso

in condizioni di incoscienza, a causa delle possibili complicazioni che ne possono

compromettere le funzioni vitali. Studi sulla sospensione inerte hanno evidenziato il

possibile sopraggiungere di una patologia causata dall’imbracatura, in conseguenza della

perdita di conoscenza, che può portare ad un malessere grave in un tempo inferiore

a 30 minuti.

- Il documento di valutazione del rischio ed il piano operativo di sicurezza dovranno

prevedere modalità di intervento di emergenza che riducano il tempo di esposizione

al rischio, nel caso di sospensione inerte, a pochi minuti.

4.3 Riduzione dei rischi

4.3.1 Rischio di caduta dall’alto

Poiché nel lavoro in quota si evidenzia la presenza costante del rischio di caduta dall’alto,

tale rischio deve essere o eliminato o ridotto ad un livello minimo, adottando le necessarie

misure tecniche, conformi alle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli

infortuni ed igiene del lavoro.

4.3.1.1. Criteri generali di riduzione del rischio di caduta dall’alto

I dispositivi di protezione collettiva hanno la funzione di ridurre o eliminare il rischio di

caduta dall’alto.

Quando dall’esito della valutazione del rischio permangano rischi residui, deve essere

previsto oltre che l’uso di protezioni collettive anche l’uso di idonei dispositivi di protezione

individuale.

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4.3.1.2 Elementi fondamentali di riduzione del rischio di caduta dall’alto

Elementi fondamentali ai fini del buon funzionamento di tutti i sistemi di prevenzione e di

protezione contro la caduta dall’alto utilizzati nei lavori con funi, sono quelli legati alla capacità

del lavoratore di saperli gestire con competenza e professionalità, quali:

- l’idoneità psico-fisica del lavoratore;

- l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle

operazioni previste;

- l’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre

di salvataggio e sulle procedure di emergenza.

4.3.1.3 Riduzione del rischio di caduta dall’alto nel lavoro con funi

Dal punto di vista tecnico, un operatore che ha il rischio di poter effettuare una caduta libera

di dislivello superiore a 0,5 m, trovandosi ad una altezza dal suolo superiore a 2,0 m,

è nella situazione di rischio di caduta dall’alto e necessita di una adeguata protezione individuale

di arresto della caduta.

Anche se le tecniche di lavoro con funi sono finalizzate il più possibile alla trattenuta costante

dell’operatore, poiché il lavoro si svolge in quota o in sospensione da terra, è necessario

anche proteggere l’operatore contro la caduta o il ribaltamento.

- Nei sistemi di lavoro con funi descritti nella presente linea guida, il principio di riduzione

del rischio di caduta dall’alto si basa sulla sua preventiva eliminazione tramite:

- posizionamento stabile dell’operatore tramite la fune di lavoro;

- spostamento controllato dell’operatore lungo la fune di lavoro;

- protezione contro la caduta o il ribaltamento tramite la fune di sicurezza.

4.3.2 Rischio da sospensione cosciente

Tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei lavori

e dei vincoli di carattere ergonomico, deve essere previsto un sedile munito di appositi

accessori.

4.3.3 Rischio da sospensione inerte

Per ridurre il rischio da sospensione inerte è fondamentale che l’operatore sia staccato dalla

posizione sospesa al più presto.

In ogni sistema di lavoro con funi deve essere sempre previsto un sistema di recupero dell’operatore

in difficoltà, manovrabile o eseguibile da un assistente e/o da un altro operatore.

Tale sistema deve essere predisposto già installato in posizione, o installabile rapidamente

all’occorrenza, secondo la valutazione dei rischi.

- Tenendo conto della valutazione dei rischi, in abbinamento o in alternativa al sistema

di recupero, deve essere prevista una fune di intervento dall’alto pronta all’uso

(fune di emergenza), già in posizione o già collegata al suo punto di ancoraggio,

nel caso l’assistente debba aiutare da vicino l’operatore o facilitarne il recupero, evitando

che si possa impigliare contro eventuali ostacoli o bloccare sulle sporgenze

della struttura.

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4.4 Piano di emergenza

Deve essere predisposta, nell’ambito della valutazione dei rischi, una apposita procedura

che preveda l’intervento di emergenza in aiuto dell’operatore sospeso sulle funi, che necessiti

di assistenza o aiuto, da parte degli altri lavoratori.

Ogni squadra di lavoro che effettua lavori con funi deve essere composta, per quanto riguarda

il numero di lavoratori e alle loro capacità operative, in modo da poter garantire autonomamente

l’intervento di emergenza in aiuto degli operatori sospesi sulle funi.

Per garantire il soccorso dell’operatore in situazioni di emergenza, è indispensabile prevedere

l’intervento necessario. Deve essere predisposta un’apposita procedura di allertamento

del soccorso pubblico. Tale allertamento deve avvenire nel momento in cui viene inequivocabilmente

appurata una situazione di emergenza o un incidente, e non all’insorgere

di eventuali successive difficoltà.

 
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI
DEFINIZIONI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIPOLOGIE DI LAVORI CON FUNI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
TECNICHE E PROCEDURE OPERATIVE
SQUADRE DI LAVORO
ATTREZZI DI LAVORO E MATERIALI
FORMAZIONE
ALLEGATO
 
 

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