VALUTAZIONE DEI RISCHI
In relazione alla valutazione dei rischi,
la finalità prioritaria della presente linea guida è
quella di fornire una indicazione relativa
ai contenuti minimi del documento di valutazione
del rischio, di cui al D.Lgs. 626/94 e
s.m.i., e del piano operativo di sicurezza, per ciò
che concerne il lavoro in quota con funi,
che il datore di lavoro redige ai sensi del D.Lgs.
494/96 e s.m.i.
Allo stesso tempo le indicazioni riportate
nella presente linea guida sono di ausilio alla valutazione
dei rischi necessaria per la redazione del
piano di sicurezza e di coordinamento
ex art. 12 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e
successive modifiche e integrazioni, relativo al rispetto
delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nei cantieri
temporanei o mobili.
Ai fini della scelta del metodo di lavoro
con funi, la valutazione dei rischi deve tenere conto
dei seguenti elementi qualitativi, dopo
aver appurato la eseguibilità in sicurezza del lavoro
con funi:
- impossibilità di accesso con altre
attrezzature di lavoro;
- pericolosità di utilizzo di altre
attrezzature di lavoro;
- impossibilità di utilizzo di sistemi di
protezione collettiva;
- esigenza di urgenza di intervento
giustificata;
- minor rischio complessivo rispetto ad
altre soluzioni operative;
- durata limitata nel tempo
dell’intervento;
- impossibilità di modifica del sito ove è
posto il luogo di lavoro.
4.1 Analisi dei rischi
4.1.1 Rischio prevalente
I
lavori in quota
possono esporre i lavoratori a rischi
particolarmente elevati per la loro
salute e sicurezza, in particolare al
rischio di
caduta dall’alto
e ad altri gravi infortuni connessi
alla specifica attività lavorativa.
Fermo restando che ogni datore di lavoro,
o singolo lavoratore autonomo, valuterà i rischi
specifici connessi alla propria attività
(taglio, fuoco, proiezione di schegge, elettrocuzione,
etc.), il rischio costantemente presente
resta la caduta dall’alto.
4.1.2 Rischio da sospensione
La sospensione cosciente, prolungata e
continuativa, nel dispositivo di presa del corpo collegato
alle funi o sul seggiolino sospeso, può
comportare un rischio per la salute dell’operatore,
dovuto alla compressione dei vasi degli
arti inferiori e al conseguente disturbo del
ritorno di sangue venoso.
La sospensione inerte, a seguito di
perdita di conoscenza, può invece indurre la cosiddetta
“patologia causata dall’imbracatura”, che
consiste in un rapido peggioramento delle funzioni
vitali in particolari condizioni fisiche e
patologiche.
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- Questo fenomenodetermina un rischio per
la sicurezza e la salute dell’operatore qualunque
sia il modello di imbracatura utilizzato.
4.1.3 Rischi ambientali
Il lavoro con funi, data la sua
caratteristica di applicabilità a situazioni non risolvibili con
mezzi ordinari, o a situazioni di pronto
intervento, può svolgersi in ambienti soggetti a rischi
particolari,dovuti a pericoli oggettivi,
dati dalla conformazione del sito o dalla situazione
contingente del luogo di lavoro; rischi
che possono risultare aggravati dalle condizioni
meteorologiche.
•La valutazione dei rischi dovrà sempre
tenere in considerazione l’eventuale esposizione
ai rischi oggettivi dovuti alle condizioni
ambientali dove è collocato il luogo di
lavoro con funi e dovranno essere adottate
adeguate misure atte a prevenire tali rischi.
•Si riporta di seguito un elenco non
esaustivo di tali rischi:
- caduta di oggetti o di parti di
struttura dall’alto;
- scivolosità dei supporti;
- cedimenti strutturali;
- crollo di parti non soggette a
demolizione;
- abbattimento non controllato;
- esposizione a scariche elettriche
atmosferiche;
- puntura e/o morso di animali pericolosi;
- innesco di incendio.
4.1.4 Rischi concorrenti
Rispetto al rischio grave di caduta
dall’alto, la valutazione dei rischi dovrà tenere in
considerazione
l’eventuale esposizione, prevedendone
adeguate misure di riduzione, a quei rischi
di minor intensità, ma direttamente
concorrenti all’innesco di una eventuale caduta,
quali ad esempio:
- scarsa aderenza delle calzature;
- abbagliamento degli occhi;
- rapido raffreddamento o congelamento;
- riduzione di visibilità o del campo
visivo;
- colpo di calore o di sole;
- insorgenza di vertigini e/o disturbi
dell’equilibrio.
4.2 Esposizione ai rischi
4.2.1 Rischio di caduta dall’alto
Poiché la valutazione dei rischi evidenzia
un rischio grave per la salute, capace cioè di procurare
morte o lesioni di carattere permanente,
che l’operatore non è in grado di percepire
tempestivamente prima del verificarsi
dell’evento, l’esposizione al rischio di caduta dall’alto
deve essere protetta da adeguate misure di
prevenzione e di protezione in ogni istante
dell’attività lavorativa.
- Il tempo di esposizione a tale rischio
senza protezioni deve essere uguale a zero.
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4.2.2 Rischio da sospensione cosciente
Poiché allo stato attuale non esistono
parametri oggettivi di limitazione del tempo continuativo
di sospensione, tramite un dispositivo di
presa del corpo conforme ai minimi requisiti
di sicurezza, nella redazione del
documento di valutazione del rischio e del piano
operativo di sicurezza si dovrà valutare:
- l’utilizzazione di imbracature
progettate e costruite appositamente per le posizioni in
sospensione
- l’effettuazione, durante il turno di
lavoro, di più di una interruzione della posizione di
sospensione, tramite pause di lavoro,
scambio di mansioni tra gli operatori e cambi di
posizione.
- un tempo di esposizione del singolo
operatore non superiore alle otto ore giornaliere
complessive, con turni di lavoro
continuativi non superiori a quattro ore e con almeno
due interruzioni per ogni turno di lavoro.
L’esposizione al rischio da sospensione
cosciente viene così ad essere limitata anche per
quegli operatori che svolgono
quotidianamente lavori con funi.
4.2.3 Rischio da sospensione inerte
Non deve essere assolutamente
sottovalutato il rischio per l’operatore di restare sospeso
in condizioni di incoscienza, a causa
delle possibili complicazioni che ne possono
compromettere le funzioni vitali. Studi
sulla sospensione inerte hanno evidenziato il
possibile sopraggiungere di una patologia
causata dall’imbracatura, in conseguenza della
perdita di conoscenza, che può portare ad
un malessere grave in un tempo inferiore
a 30 minuti.
- Il documento di valutazione del rischio
ed il piano operativo di sicurezza dovranno
prevedere modalità di intervento di
emergenza che riducano il tempo di esposizione
al rischio, nel caso di sospensione
inerte, a pochi minuti.
4.3 Riduzione dei rischi
4.3.1 Rischio di caduta dall’alto
Poiché nel
lavoro in quota
si evidenzia la presenza costante del
rischio di
caduta dall’alto,
tale rischio deve essere o eliminato o
ridotto ad un livello minimo, adottando le necessarie
misure tecniche, conformi alle
disposizioni di legge in materia di prevenzione degli
infortuni ed igiene del lavoro.
4.3.1.1. Criteri generali di riduzione del
rischio di caduta dall’alto
I dispositivi di protezione collettiva
hanno la funzione di ridurre o eliminare il rischio di
caduta dall’alto.
Quando dall’esito della valutazione del
rischio permangano rischi residui, deve essere
previsto oltre che l’uso di protezioni
collettive anche l’uso di idonei dispositivi di protezione
individuale.
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4.3.1.2 Elementi fondamentali di riduzione
del rischio di caduta dall’alto
Elementi fondamentali ai fini del buon
funzionamento di tutti i sistemi di prevenzione e di
protezione contro la caduta dall’alto
utilizzati nei lavori con funi, sono quelli legati alla capacità
del lavoratore di saperli gestire con
competenza e professionalità, quali:
- l’idoneità psico-fisica del lavoratore;
- l’informazione e la formazione adeguate
e qualificate del lavoratore, in relazione alle
operazioni previste;
- l’addestramento qualificato e ripetuto
del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre
di salvataggio e sulle procedure di
emergenza.
4.3.1.3 Riduzione del rischio di caduta
dall’alto nel lavoro con funi
Dal punto di vista tecnico, un operatore
che ha il rischio di poter effettuare una caduta libera
di dislivello superiore a 0,5 m,
trovandosi ad una altezza dal suolo superiore a 2,0 m,
è nella situazione di rischio di caduta
dall’alto e necessita di una adeguata protezione individuale
di arresto della caduta.
Anche se le tecniche di lavoro con funi
sono finalizzate il più possibile alla trattenuta costante
dell’operatore, poiché il lavoro si svolge
in quota o in sospensione da terra, è necessario
anche proteggere l’operatore contro la
caduta o il ribaltamento.
- Nei sistemi di lavoro con funi descritti
nella presente linea guida, il principio di riduzione
del rischio di caduta dall’alto si basa
sulla sua preventiva eliminazione tramite:
- posizionamento stabile dell’operatore
tramite la fune di lavoro;
- spostamento controllato dell’operatore
lungo la fune di lavoro;
- protezione contro la caduta o il
ribaltamento tramite la fune di sicurezza.
4.3.2 Rischio da sospensione cosciente
Tenendo conto della valutazione dei rischi
e in particolare in funzione della durata dei lavori
e dei vincoli di carattere ergonomico,
deve essere previsto un
sedile
munito di appositi
accessori.
4.3.3 Rischio da sospensione inerte
Per ridurre il rischio da sospensione
inerte è fondamentale che l’operatore sia staccato dalla
posizione sospesa al più presto.
In ogni sistema di lavoro con funi deve
essere sempre previsto un sistema di recupero dell’operatore
in difficoltà, manovrabile o eseguibile da
un assistente e/o da un altro operatore.
Tale sistema deve essere predisposto già
installato in posizione, o installabile rapidamente
all’occorrenza, secondo la valutazione dei
rischi.
- Tenendo conto della valutazione dei
rischi, in abbinamento o in alternativa al sistema
di recupero, deve essere prevista una fune
di intervento dall’alto pronta all’uso
(fune
di emergenza),
già in posizione o già collegata al suo punto di ancoraggio,
nel caso l’assistente debba aiutare da
vicino l’operatore o facilitarne il recupero, evitando
che si possa impigliare contro eventuali
ostacoli o bloccare sulle sporgenze
della struttura.
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4.4 Piano di emergenza
Deve essere predisposta, nell’ambito della
valutazione dei rischi, una apposita procedura
che preveda l’intervento di emergenza in
aiuto dell’operatore sospeso sulle funi, che necessiti
di assistenza o aiuto, da parte degli
altri lavoratori.
Ogni squadra di lavoro che effettua lavori
con funi deve essere composta, per quanto riguarda
il numero di lavoratori e alle loro
capacità operative, in modo da poter garantire autonomamente
l’intervento di emergenza in aiuto degli
operatori sospesi sulle funi.
Per garantire il soccorso dell’operatore
in situazioni di emergenza, è indispensabile prevedere
l’intervento necessario. Deve essere
predisposta un’apposita procedura di allertamento
del soccorso pubblico. Tale allertamento
deve avvenire nel momento in cui viene inequivocabilmente
appurata una situazione di emergenza o un
incidente, e non all’insorgere
di eventuali successive difficoltà.
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