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Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: Attuazione della direttiva 2001/45/CE

PRESENTAZIONE

DEFINIZIONI

Definizioni relative ai termini usati nella presente linea guida.

ACCESSO Percorso che, tramite l’uso delle funi, permette di raggiungere

il luogo di lavoro in quota.

CADUTA DALL’ALTO Caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto

ad un piano stabile.

EMERGENZA Situazione che richiede un intervento in aiuto dell’operatore

su funi, prevedibile nell’ambito della valutazione

dei rischi e realizzabile dagli altri lavoratori presenti.

FATTORE DI CADUTA Rapporto tra il dislivello di caduta e la lunghezza di fune

che assorbe la forza di arresto della caduta.

FRAZIONAMENTO Ancoraggio intermedio di una fune, posto tra l’ancoraggio

principale e la base, che serve a deviare la fune in un

punto comodo per l’operatore, o necessario alla lavorazione,

o dove la fune non è soggetta a contatto pericoloso

con la struttura. Costituisce interruzione della continuità

di spostamento lungo la fune, ma non interruzione

della continuità fisica della fune.

FUNE DI EMERGENZA Fune per l’eventuale intervento di emergenza in soccorso

dell’operatore sospeso sulle funi.

FUNE DI LAVORO Fune principale per lo spostamento e il posizionamento

dell’operatore nel lavoro con funi.

FUNE DI SERVIZIO Fune destinata alla sola movimentazione di attrezzi e

materiali che non possono essere trasportati direttamente

dall’operatore.

FUNE DI SICUREZZA Fune ausiliaria per la protezione dell’operatore contro la

caduta e il ribaltamento.

INCIDENTE Situazione imprevedibile che per la sua gravità richiede

l’intervento del soccorso pubblico in aiuto dell’operatore

su funi.

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LAVORO CON FUNI Lavoro in quota con uso di funi per accesso e posizionamento.

LAVORO IN QUOTA Lavoro in altezza o in esposizione con rischio di caduta.

LUOGO DI LAVORO Postazione di lavoro in quota con funi.

OPERATORE Lavoratore che effettua il lavoro in quota con funi.

PREPOSTO Lavoratore che sovrintende all’esecuzione del lavoro in

quota con funi da parte degli operatori. E’ una persona

che ha ricevuto una formazione adeguata sia per l’esecuzione

del lavoro con funi, sia per l’organizzazione, la

direzione e l’esecuzione delle manovre di emergenza,

incluse le prime operazioni di pronto soccorso.

POSIZIONAMENTO Operazione di vincolo e stabilizzazione sulle funi per

poter svolgere il lavoro in quota.

PUNTO DI ANCORAGGIO Elemento a cui il dispositivo di protezione individuale e

il dispositivo di sospensione della fune di lavoro può essere

applicato dopo l’installazione del dispositivo di ancoraggio.

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO Elemento, o serie di elementi o componenti, contenente

uno o più punti di ancoraggio.

SEDILE Seggiolino ergonomico per la sospensione su funi, munito

di adeguato sistema di appoggio per i piedi.

SISTEMA DI ANCORAGGIO Insieme di tutti gli elementi di ancoraggio e i dispositivi

che costituiscono un punto di ancoraggio.

TIRANTE D’ARIA Misura dell’altezza dello spazio libero da ostacoli necessario

al di sotto di un operatore, per arrestarne la caduta

in condizioni di sicurezza tramite un sistema ad assorbimento

di energia cinetica.

 
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI
DEFINIZIONI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIPOLOGIE DI LAVORI CON FUNI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
TECNICHE E PROCEDURE OPERATIVE
SQUADRE DI LAVORO
ATTREZZI DI LAVORO E MATERIALI
FORMAZIONE
ALLEGATO
 
 

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