DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235
Attuazione della direttiva 2001/45/CE
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori.
(GU n. 198 del 27-8-2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in
particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;
Vista la direttiva 2001/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
che modifica la direttiva 89/655/CE del
Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e
di salute per l'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12
marzo e del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della salute, delle
attività produttive e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 89, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, di seguito denominato
«decreto legislativo», sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole: «36,
comma 8-ter,», sono inserite le seguenti: «36-bis, commi
5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6;
36-quinquies, comma 2,»;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente: «b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da euro 258 a euro 1.032 per la violazione
degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7,
36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4,
36-quinquies, comma 1.».
2. All'articolo 1, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonché dalle disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.».
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee (Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee).
Note al titolo:
- Il testo della direttiva 2001/45/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 89/655/CEE del Consiglio
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute
per l'uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori durante il lavoro. Seconda direttiva
particolare ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE è pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea 19 luglio
2001, n. L 195.
- Il testo della direttiva 89/655/CEE
(Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti minimi di
sicurezza
e di salute per l'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro
(seconda direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) è
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea 30 dicembre 1989, n. L 393.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione
è il seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.».
- L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere
di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 5
della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria
2001), è il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per
l'attuazione di direttive comunitari). - 1. Il Governo è
delegato
ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonché, qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A,
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data
di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti
ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
48
4. (Omissis).
5. In relazione a quanto disposto
dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti
legislativi
eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa regionale e provinciale
entrano in vigore, per le regioni e
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla
data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione
della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».
- Per i riferimenti della citata direttiva
2001/45/CE si veda nota al titolo.
- Il testo del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42,
98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il
lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 1994, n. 265, supplemento
ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 89, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato
dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. (Omissis).
2. Il datore di lavoro ed il dirigente
sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5,
lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi
1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22,
commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e
4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter,
4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter;
36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies,
comma 2; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g)
e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55,
commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater, commi
da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies;
72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62;
63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2;
67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera
b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80,
comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86,
commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni
per la violazione degli articoli 4, commi
4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7,
commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1,
lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c),
e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57;
72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e
5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma
1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma
2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2;
b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
euro 258 a euro 1.032 per la violazione
degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4, 7; 36-ter; 36-quater,
commi 1, 3, 4; 36-quinquies, comma 1.».
- Il testo dell'art. 1, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164 (Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni), come modificato
dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 1 (Attivita). - La prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni è regolata dalle
norme del presente decreto e, per gli
argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, nonché dalle disposizioni del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni.».
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Art. 2.
1. Al titolo del decreto legislativo dopo
le parole: «99/38/CE» sono aggiunte le seguenti:
«2001/45/CE».
Nota all'art. 2:
- Il testo del titolo del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal presente
decreto, è il seguente:
«Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38 e
2001/45/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro».
Art. 3.
1. Il presente decreto determina i
requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle
attrezzature
di lavoro per l'esecuzione di lavori
temporanei in quota.
Art. 4.
1. All'articolo 34, comma 1, del decreto
legislativo, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
«c-bis) lavoro in quota: attività
lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 m
rispetto ad un piano stabile».
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 34, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato
dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 34 (Definizioni). - 1. Agli effetti
delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono
per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato
ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro:
qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura
di lavoro, quale la messa in servizio o
fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione,
la trasformazione, la manutenzione, la
pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona
all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro
nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso;
c-bis) lavoro in quota: attività
lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 m
rispetto ad un piano stabile.».
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Art. 5.
1. Dopo l'articolo 36 del decreto
legislativo, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di
lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota). - 1.
Il datore di lavoro, nei casi in cui i
lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti
in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo
adatto allo scopo, sceglie le attrezzature
di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni
di lavoro sicure, in conformità ai
seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più
idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei
in quota in rapporto alla frequenza di
circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve
consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente.
Il passaggio da un sistema di accesso a
piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non
deve comportare rischi ulteriori di
caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché
sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro
in quota solo nei casi in cui l'uso di
altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non
è giustificato a causa del limitato
livello di rischio e della breve durata di impiego oppure
delle caratteristiche esistenti dei siti
che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché
siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi alle quali il lavoratore è
direttamente sostenuto, soltanto in circostanze
in cui, a seguito della valutazione dei
rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in
condizioni di sicurezza e l'impiego di
un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura
non è giustificato a causa della breve
durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei
siti che non può modificare. Lo stesso
datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito
di appositi accessori in funzione
dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare,
della durata dei lavori e dei vincoli di
carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al
tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi
precedenti, individua le misure atte a
minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature
in questione, prevedendo, ove necessario,
l'installazione di dispositivi di protezione
contro le cadute. I predetti dispositivi
devono presentare una configurazione ed una
resistenza tali da evitare o da arrestare
le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire,
per quanto possibile, eventuali lesioni
dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute possono presentare
interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti
scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui
l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede
l'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta
misure di sicurezza equivalenti ed
efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure.
Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare,
i dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori
temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche
non mettono in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro
relativi all'impiego delle scale a pioli). - 1. Il da-
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tore di lavoro assicura che le scale a
pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità
durante l'impiego e secondo i seguenti
criteri:
a) le scale a pioli portatili devono
poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni
adeguate e immobile, in modo da garantire
la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere
agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle
scale a funi, in maniera tale da evitare
spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a
pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito
con fissaggio della parte superiore o
inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo
antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi
altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso
devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello
di accesso, a meno che altri dispositivi
garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più
elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in
modo da assicurare il fermo reciproco dei
vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere
fissate stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le
scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai
lavoratori
di disporre in qualsiasi momento di un
appoggio e di una presa sicuri. In particolare
il trasporto a mano di pesi su una scala a
pioli non deve precludere una presa sicura.
Art. 36-quater (Obblighi del datore di
lavoro relativi all'impiego dei ponteggi). - 1. Il datore
di lavoro procede alla redazione di un
calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti
configurazioni di impiego, se nella
relazione di calcolo del ponteggio scelto non
sono disponibili specifiche configurazioni
strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro è esonerato
dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio
del ponteggio in conformità ai capi IV, V
e VI del decreto del Presidente della Repubblica
7 gennaio 1956, n. 164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere
a mezzo di persona competente un piano di montaggio,
uso e smontaggio, in funzione della
complessità del ponteggio scelto. Tale piano
può assumere la forma di un piano di
applicazione generalizzata integrato da istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi
speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione
del preposto addetto alla sorveglianza e
dei lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di
appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio
su una superficie di appoggio, o con un
dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra
soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi
di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo
spostamento involontario dei ponteggi su ruote
durante l'esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la
disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla
natura del lavoro da eseguire, adeguate ai
carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione
dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei
ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi
componenti durante l'uso, nonché la
presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi
che costituiscono gli impalcati e i
dispositivi verticali di protezione collettiva contro
le cadute.
52
5. Il datore di lavoro provvede ad
evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in
particolare
durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica
di avvertimento di pericolo generico ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e
delimitandole con elementi materiali che
impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i
ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la
sorveglianza di un preposto e ad opera di
lavoratori che hanno ricevuto una formazione
adeguata e mirata alle operazioni
previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha
carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio
con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di
caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di
cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli
alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e
province autonome sono individuati i soggetti formatori,
la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validità dei corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata
in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno
due anni attività di montaggio smontaggio
o trasformazione di ponteggi sono tenuti
a partecipare ai corsi di formazione di
cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno svolto per almeno
tre anni operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti
a partecipare ai corsi di formazione di
cui al comma 8 entro i due anni successivi alla
data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di
lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso
e di posizionamento mediante funi). - 1.
Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi in conformità
ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi
ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa
e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra
con funzione di dispositivo ausiliario (fune di
sicurezza).
È ammesso l'uso di una fune in circostanze
eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende
il lavoro più pericoloso e se sono
adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata
imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi
sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante
volto a evitare la caduta nel caso in cui
l'utilizzatore perda il controllo dei propri
movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di
un dispositivo mobile contro le cadute che segue
gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati
dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno
o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in
modo adeguato, anche al fine di poter immediata-
53
mente soccorrere il lavoratore in caso di
necessità. Il programma dei lavori definisce un piano
di emergenza, le tipologie operative, i
dispositivi di protezione individuale, le tecniche
e le procedure operative, gli ancoraggi,
il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso,
le squadre di lavoro e gli attrezzi di
lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere
disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica
da parte dell'organo di vigilanza
competente per territorio di compatibilità ai criteri di
cui all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, in particolare in
materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha
carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche
operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su
strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, loro caratteristiche tecniche,
manutenzione,
durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di
prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e
province autonome saranno individuati i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità dei corsi.
5. I lavoratori che alla data di entrata
in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno
2 anni attività con impiego di sistemi di
accesso e posizionamento mediante funi devono
partecipare ai corsi di formazione di cui
al comma 4 entro i due anni successivi alla
data di entrata in vigore del presente
decreto.».
Art. 6.
1. In relazione a quanto disposto
dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme
del presente decreto afferenti a materie
di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano, che
non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2001/45 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
si applicano sino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione
e provincia autonoma, nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 117, quinto comma
della Costituzione, é il seguente:
«Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina
le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per i riferimenti della citata direttiva
2001/45 si veda la nota al titolo.
54
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto
entrano in vigore il 19 luglio 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Sirchia, Ministro della salute
Marzano, Ministro delle attività
produttive
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Progetto grafico e impaginazione
Union Printing SpA - Roma
Finito di stampare nel mese di settembre
2003
presso la Union Printing SpA - Roma
Hanno collaborato alla redazione:
Pierangelo
Bellotti
Club Alpino Italiano
Giuliano
Bestiaco
Rappresentante impresa di settore
Ennio
Campanella
I.S.P.E.S.L.
Michele
Candreva
Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali
Stefano
Cesari
Rappresentante impresa di settore
Luca
Delle Donne
Rappresentante impresa di settore
Francesco
Di Felice
Ministero dell’Interno – Corpo VV.F.
Giuseppe
Finazzi
Rappresentante impresa di settore
Claudio
Florio
Ministero dell’Interno – Corpo VV.F.
Marcos Rumbo
Fontanarossa
Rappresentante impresa di settore
Enrico
Gori
I.S.P.E.S.L.
Erminio
Sertorelli
Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane
Vittorio
Spalatra
Ministero dell’Interno – Corpo VV.F.
Michele
Tritto
A.N.C.E.
Erio
Veronesi
Ministero dell’Interno – Corpo VV.F.
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