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Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: Attuazione della direttiva 2001/45/CE

PRESENTAZIONE

SQUADRE DI LAVORO

8.1 Composizione

La squadra deve includere almeno due persone: il preposto e l’operatore.

Il preposto deve sorvegliare l’esecuzione delle operazioni di accesso, posizionamento e

uscita dell’operatore ed essere disponibile per qualsiasi operazione ulteriore che riguardi il

lavoro con funi, compresa l’organizzazione e la direzione delle manovre di emergenza previste

in base alla valutazione dei rischi.

Il preposto ha il compito di controllare costantemente gli operatori e, nel caso di tecnica

con fune di sicurezza scorrevole, di manovrare la fune di sicurezza, assecondando i movimenti

dell’operatore collegato alle funi.

In caso di necessità deve essere in grado di intervenire, da solo o coordinando la collaborazione

di altri operatori presenti, in aiuto dell’operatore in difficoltà e di effettuare le eventuali

manovre di emergenza e allertamento del soccorso.

Le operazioni di supporto al lavoro, che non riguardano le tecniche di accesso e posizionamento

con funi, quali per esempio l’impastatura di malta, il mescolamento di vernici,

ecc., non devono distrarre l’assistente dalla sua funzione principale.

L’operatore è la persona che svolge materialmente il lavoro con funi e deve essere formato

ad eseguire le tecniche di accesso, posizionamento e uscita tramite funi, come pure le

manovre di emergenza previste, sotto la guida di un assistente.

In caso di più operatori che lavorano su funi contemporaneamente, nell’ambito della stessa

squadra, deve essere stabilito, in base alla valutazione dei rischi, il numero dei preposti

necessari ad assicurare efficacemente la sicurezza degli operatori.

8.2 Sistemi di comunicazione

La comunicazione tra preposto e operatore (comunicazione verbale) deve avvenire nel rispetto

delle modalità descritte nel D.Lgs. 493/96 concernente le prescrizioni minime per la

segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.

Solitamente il sistema più diffuso è quello della “comunicazione verbale” (Allegato VIII -

D.Lgs. 493/96).

Qualora l’operatore non risultasse a portata di voce, si dovrà fare uso di radio portatili o altri

idonei sistemi di comunicazione che, pertanto, diventano dispositivi essenziali a garantire

la sicurezza delle operazioni.

I sistemi di comunicazione adottati devono essere tali da non costituire impedimento o fonte

di pericolo per l’operatore.

8.3 Evacuazione dal luogo di lavoro

Le squadre di lavoro devono essere preparate ad evacuare il luogo di lavoro in modo au-

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tonomo nel più breve tempo possibile, senza dover attendere aiuto esterno.

La procedura di evacuazione deve essere prevista nella valutazione dei rischi.

L’evacuazione può essere resa necessaria da varie circostanze, tra cui il sopraggiungere di

avverse condizioni meteorologiche

 
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI
DEFINIZIONI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIPOLOGIE DI LAVORI CON FUNI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
TECNICHE E PROCEDURE OPERATIVE
SQUADRE DI LAVORO
ATTREZZI DI LAVORO E MATERIALI
FORMAZIONE
ALLEGATO
 
 

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