PRESENTAZIONE
IL Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235:
“Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute
per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”,
contiene disposizioni generali e
specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e
salute per l’uso delle attrezzature di
lavoro più frequentemente utilizzate per eseguire lavori
temporanei in quota: ponteggi, scale
portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Questa linea guida per l’esecuzione di
lavori temporanei in quota, ove per l’accesso, il posizionamento
e l’uscita dal luogo di lavoro si faccia
uso di funi, fornisce indicazioni relative ai
contenuti minimi del documento di
valutazione dei rischi, ai criteri di esecuzione ed alle misure
di sicurezza da adottare per lo
svolgimento di questa particolare attività in cui l’operatore è
esposto costantemente al rischio di caduta
dall’alto.
Scopo principale è quello di facilitare il
compito del datore di lavoro in un particolare settore
di attività, caratterizzato dalla presenza
prevalente di piccole imprese, in cui la sicurezza e la
salute dei lavoratori, esposti
costantemente a rischi particolarmente elevati, dipendono
principalmente
dall’uso corretto di tali attrezzature.
PREMESSA
Qualora lavori temporanei in quota non
possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza
e in condizioni ergonomiche adeguate a
partire da un luogo idoneo allo scopo, devono
essere scelte le attrezzature di lavoro
più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro
sicure. Va data la priorità alle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale. Le dimensioni delle
attrezzature di lavoro devono essere confacenti
alla natura dei lavori da eseguire nonché
alle sollecitazioni prevedibili e consentire una circolazione
priva di rischi.
La scelta del tipo più idoneo di sistema
di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota
deve essere fatta in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata
dell’impiego.
Il sistema di accesso adottato deve
consentire l’evacuazione in caso di pericolo
imminente. Il passaggio da un sistema di
accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa
non deve comportare rischi ulteriori di
caduta.
L’impiego di sistemi di
accesso
e
posizionamento
mediante funi è ammesso soltanto in
circostanze in
cui, secondo la valutazione dei rischi,
risulta che il
lavoro può essere effettuato in condizioni
di sicurezza
e l’impiego di un’altra attrezzatura di
lavoro
non risulta giustificato a causa della
breve durata di
impiego oppure delle caratteristiche
esistenti dei siti
che il datore di lavoro non può
modificare.
La scelta di sistemi di
accesso
e
posizionamento
mediante funi per la esecuzione di lavori
temporanei in quota deve sempre essere
giustificata da una specifica analisi dei rischi in
cui è fatto esplicito riferimento alle
alternative che permettono l’adozione di dispositivi di
protezione collettiva.
Le tecniche di accesso e posizionamento
con funi descritte nella presente linea guida
sono state elaborate, nella loro
derivazione dalle tecniche alpinistiche, in conformità a
quanto prescritto dalla vigente normativa
in materia di prevenzione degli infortuni ed
igiene del lavoro.
I lavori temporanei in quota possono
essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche
non mettono in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
I lavori devono essere programmati e
sorvegliati in modo adeguato, onde poter immediatamente
soccorrere il lavoratore collegato alle
funi in caso di necessità.
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