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Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: Attuazione della direttiva 2001/45/CE

PRESENTAZIONE  

PRESENTAZIONE

 

IL Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai

requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”,

contiene disposizioni generali e specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e

salute per l’uso delle attrezzature di lavoro più frequentemente utilizzate per eseguire lavori

temporanei in quota: ponteggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Questa linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, ove per l’accesso, il posizionamento

e l’uscita dal luogo di lavoro si faccia uso di funi, fornisce indicazioni relative ai

contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi, ai criteri di esecuzione ed alle misure

di sicurezza da adottare per lo svolgimento di questa particolare attività in cui l’operatore è

esposto costantemente al rischio di caduta dall’alto.

Scopo principale è quello di facilitare il compito del datore di lavoro in un particolare settore

di attività, caratterizzato dalla presenza prevalente di piccole imprese, in cui la sicurezza e la

salute dei lavoratori, esposti costantemente a rischi particolarmente elevati, dipendono principalmente

dall’uso corretto di tali attrezzature.

 

 

PREMESSA

Qualora lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza

e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo idoneo allo scopo, devono

essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro

sicure. Va data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione

individuale. Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti

alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una circolazione

priva di rischi.

La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota

deve essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego.

Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo

imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa

non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

L’impiego di sistemi di accesso e posizionamento

mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in

cui, secondo la valutazione dei rischi, risulta che il

lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza

e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro

non risulta giustificato a causa della breve durata di

impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti

che il datore di lavoro non può modificare.

La scelta di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per la esecuzione di lavori

temporanei in quota deve sempre essere giustificata da una specifica analisi dei rischi in

cui è fatto esplicito riferimento alle alternative che permettono l’adozione di dispositivi di

protezione collettiva.

Le tecniche di accesso e posizionamento con funi descritte nella presente linea guida

sono state elaborate, nella loro derivazione dalle tecniche alpinistiche, in conformità a

quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed

igiene del lavoro.

I lavori temporanei in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche

non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

I lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo adeguato, onde poter immediatamente

soccorrere il lavoratore collegato alle funi in caso di necessità.

 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI
DEFINIZIONI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIPOLOGIE DI LAVORI CON FUNI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
TECNICHE E PROCEDURE OPERATIVE
SQUADRE DI LAVORO
ATTREZZI DI LAVORO E MATERIALI
FORMAZIONE
ALLEGATO
 
 

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